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A.R.I.
Associazione
Radioamatori
Italiani
eretta in Ente Morale con DPR 10 gennaio 1950 n. 368
Via Domenico Scarlatti, 31 - 20124 Milano
A.R.I. Radiocomunicazioni di
Emergenza - (A.R.I.-R.E.)
Regolamento della Organizzazione
Premessa
L'Associazione Radiotecnica
ltaliana-A.R.I., sorta il 1 gennaio 1927 dalla fusione dell'Associazione
Dilettanti Radiotecnici Italiani e del Radio Club Nazionale Italiano,
acquista la denominazione di Associazione Radioamatori Italiani - A.R.I.
(art. 1 dello Statuto Sociale).
Con D.P.R. 10/1/1958, n. 368, è eretta in Ente Morale.
L'attuale Statuto è approvato con D.P.R. 24/11/1977, n. 1105 ed il suo
regolamento di attuazione è approvato dalla Assemblea Generale del 28 maggio
1988, con successive modificazioni. Gli scopi dell'A.R.I. sono quelli
contemplati nell'art. 3 e, nella materia specifica, nell'art. 7.1 del
Regolamento di Attuazione.
L'A.R.l. ha da sempre, spontaneamente e volontariamente, svolto attività di
Protezione Civile, limitata ai casi di calamità, in alternativa ai mezzi di
comunicazione istituzionali dello Stato ed a supporto degli stessi.
La utilizzazione dei radioamatori, in caso di catastrofi naturali, è
codificata nella risoluzione n. 640 della Conferenza Amministrativa Mondiale
delle Radiocomunicazioni, del 6 dicembre 1979, i cui atti finali sono stati
resi esecutivi in Italia, con D.P.R. 27 luglio 1981, n. 740.
La normativa italiana è contenuta nell'art. 11 del D.P.R. 5/8/1966, n. 1214
(regolamento radiantistico nazionale), titolato "Collaborazione dei
radioamatori ad operazioni di soccorso."
Più incisivo è il contenuto del Decreto Ministeriale 27 maggio 1974 (c.d.
Decreto Togni), che detta norme sui servizi di telecomunicazioni
d'emergenza.
Come dianzi detto, da sempre, in caso di calamità ed in alternativa ai
normali mezzi di comunicazione ed a supporto degli stessi, i radioamatori
hanno svolto attività di Protezione Civile.
Proprio la molteplicità degli interventi, in svariate occasioni, spinse
l'A.R.I. a dotarsi di una organizzazione interna, realizzata circa trenta
anni fa, che assunse la denominazione di C.E.R. (Corpo Emergenza
Radioamatori).
Tale organizzazione fu modificata, nel nome e nella struttura, nel corso
dell'Assemblea Generale del 22/5/'93, conferendo alla stessa una operatività
a livello regionale, con coordinamento a livello nazionale.
Da tale data (22/5/'93), la Organizzazione di Protezione Civile, in ambito
A.R.I., ha assunto la denominazione di "A.R.I.-Radiocomunicazioni di
Emergenza (A.R.I.-R.E.)".
L'A.R.I. è strutturata, sul territorio nazionale, in 19 Comitati Regionali
e, allo stato, in 281 Sezioni.
La esigenza di adattarsi a quanto richiesto dalla normativa vigente (Legge
266/'91), impone oggi, all'A.R.I., di darsi un regolamento più specifico e
determinato.
Esigenza a cui ha provveduto l'Assemblea Generale Straordinaria
dell'Associazione, che ha avuto luogo in Bari, il 9/11/1996.
Art.
1
- Funzione della Organizzazione A.R.I.-R.E
La organizzazione A.R.I.-R.E.
ha come funzione lo svolgimento, da parte dei propri aderenti, di attività
di Protezione Civile, spontanea e gratuita, a favore delle popolazioni
colpite da calamità, per le quali sia stato dichiarato lo stato di
emergenza, e su richiesta delle Autorità preposte.
Il settore di intervento è quello delle radiocomunicazioni alternative, teso
a garantire i collegamenti necessari e richiesti dalle Pubbliche Autorità.
Tale struttura non ha fini di lucro, neppure indiretto, ed opera per
esclusivi fini di solidarietà.
Art.
2 - Gratuità delle
prestazioni
L'attività di radioamatore,
operante per le A.R.I.-R.E., non può essere retribuita in alcun modo,
neppure dai beneficiari.
Agli operatori spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per
l'attività prestata, nei limiti e con le modalità stabilite dalle vigenti
disposizioni.
La qualità di appartenente alle A.R.I.-R.E. è incompatibile con la
iscrizione in qualsiasi altra organizzazione di Protezione Civile, in
particolar modo se connessa alle radiocomunicazioni, e che, comunque, in
caso di emergenza, possa impegnare il soggetto.
Art.
3
- Organi delle A.R.I.-R.E.
Sono Organi delle A.R.I.-R.E.:
- le Assemblee di base;
- il Consiglio Direttivo nazionale;
- i Consigli Direttivi regionali;
- i Consigli Direttivi sezionali;
- i Collegi Sindacali.
Art.
4
- Assemblee di base
Costituiscono l'Assemblea di
base tutti gli aderenti alle rispettive Sezioni.
L'Assemblea di base si riunisce una volta l'anno, in occasione della
Assemblea Generale di Sezione, nonché tutte le volte che sia necessario, su
convocazione del Presidente, che la presiede; in assenza del Presidente,
sarà presieduta dal Vice Presidente.
L'Assemblea di base:
- elegge il Consiglio Direttivo di Sezione;
- approva il bilancio preventivo ed il conto consutivo delle A.R.I.-R.E.,
che saranno inglobati in quelli di Sezione;
- approva il programma di attività della sezione, compreso quello relativo
alle A.R.I.-R.E.;
- discute i problemi ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo di Sezione,
adottando i conseguenti provvedimenti.
Art.
5
- Consiglio Direttivo di Sezione
Il Consiglio Direttivo di
Sezione è composto da tanti componenti, quanti sono quelli previsti nel
relativo regolamento sezionale.
Il Consiglio Direttivo di Sezione:
- elegge, nel proprio seno, le cariche previste dai rispettivi regolamenti;
- predispone e sottopone all'approvazione dell'assemblea di base il bilancio
preventivo ed il conto consuntivo, nonché il programma di attività;
- convoca l'Assemblea di base ogniqualvolta lo ritenga;
- adotta ogni provvedimento diretto al funzionamento della Organizzazione;
- stipula con Comuni, Province ed altri Enti locali le convenzioni di cui
all'art. 7 della Legge 11/8/1991,n.266.
Il Presidente è il responsabile del settore A.R.I.-R.E.; può, peraltro,
delegare tale funzione ad altro Consigliere.
Il Presidente, ed in caso di assenza o impedimento, il Vice Presidente:
- è il rappresentante legale della Organizzazione e come tale sottoscrive
tutti gli atti;
- convoca il Consiglio Direttivo di Sezione;
- adotta i provvedimenti nella materia specifica delle A.R.I.-R.E.
Art.
6
- Comitati Regionali
Il Comitato Regionale è
formato da tanti componenti, per ciascuna delle Sezioni comprese nel
territorio regionale, eletti dalle rispettive Assemblee di base, in funzione
di quanto previsto nei singoli regolamenti regionali.
Il Comitato Regionale elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice
Presidente. Il Presidente, per il settore Protezione Civile, potrà delegare
altro Consigliere.
Il Comitato Regionale:
- determina le linee programmatiche dell'attività nell'ambito regionale;
- vigila sul regolare funzionamento delle strutture sezionali, riferendo
annualmente al Consiglio Direttivo nazionale;
- approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- adotta ogni provvedimento necessario al suo funzionamento;
- stipula con le Regioni, gli Enti regionali ed infraregionali le
convenzioni di cui all'art. 7 della Legge 11/8/1991, n. 266.
Il Presidente, o in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente:
- è il rappresentante legale della Organizzazione e come tale sottoscrive
tutti gli atti;
- convoca l'Assemblea del Comitato Regionale;
- adotta i provvedimenti nella materia specifica delle A.R.I.-R.E.
Art.
7
- Consiglio Direttivo Nazionale
Il Consiglio Direttivo
nazionale è composto da nove membri, di cui otto eletti per referendum (artt.
33 e segg. dello Statuto Sociale) tra i Soci Effettivi in regola con il
pagamento della quota ed uno nominato dal Ministero delle Poste e delle
Telecomunicazioni.
Quest'ultimo membro è esonerato da ogni eventuale obbligo di cauzione e non
impegna la responsabilità dello Stato nei confronti di chicchessia.
Il Consiglio Direttivo, a sua volta, elegge tra i propri membri un
Presidente, due Vice Presidenti, un Segretario Generale, un Vice Segretario
Generale ed un Cassiere.
I componenti dei Consiglio Direttivo non possono ricoprire alcuna carica
nella organizzazione periferica dell'Associazione (art. 24 dello Statuto
A.R.I.).
Il Presidente potrà delegare altro Consigliere per le A.R.I.-R.E.
Il Consiglio Direttivo nazionale:
- determina le linee programmatiche nell'ambito nazionale;
- vigila sul regolare funzionamento delle strutture regionali;
- la Assemblea Generale ne approva il bilancio preventivo ed il bilancio
consuntivo;
- adotta ogni provvedimento necessario al suo funzionamento;
- intrattiene i rapporti con le Istituzioni pubbliche e private, a carattere
nazionale, avvalendosi, ove occorra, dell'ausilio di esperti;
- stipula con le suddette Istituzioni eventuali convenzioni di cui all'art.
7 della Legge 11/8/'91, n. 266.
Art.
8 - Collegio Sindacale
Il Consiglio Direttivo
nazionale, i Comitati Regionali e le Sezioni sono forniti di Collegi
Sindacali, eletti come da Statuto e relativi Regolamenti sezionali e
regionali.
Art.
9
- Organizzazione territoriale
Le A.R.I.-R.E. sono
strutturate in ambito sezionale, operanti, di norma, in circoscrizioni
coincidenti con le circoscrizioni provinciali. Le organizzazioni di base
sono costituite dagli aderenti operanti nel territorio delle singole
Sezioni.
Art.
10
- Aderenti alla Organizzazione
La qualifica di aderente alle
A.R.I.-R.E. può essere riconosciuta solo ai Soci dell'A.R.I., in possesso di
licenza di radioamatore, che abbiano raggiunto la maggiore età, che ne
facciano richiesta e che diano la disponibilità personale di intervento, in
caso di necessità.
La qualifica di aderente ausiliario alle A.R.I.-R.E. può essere riconosciuta
ai Soci dell'A.R.I., anche non in possesso di licenza di radioamatore ed ai
Soci dell'A.R.I. Radio Club, che dimostrino di avere attitudine ad assolvere
compiti ausiliari nel servizio di Emergenza, che abbiano raggiunto la
maggiore età e che ne facciano domanda.
Non saranno prese in considerazione le domande di coloro che, a causa della
loro attività lavorativa, siano tenuti a dare la loro disponibilità
nell'ambito dell'attività svolta.
Non saranno, altresì, prese in considerazione le domande di coloro che, per
appartenenza ad altre Associazioni, si trovino nelle condizioni di dover
dare, in caso di emergenza, la propria disponibilità ad entrambe le
strutture.
Le domande di ammissione alle A.R.I.-R.E. devono essere presentate al
Presidente dei Consiglio Direttivo di Sezione o al Consigliere Delegato.
Nel caso di non accettazione della domanda, la stessa dovrà essere discussa
in Consiglio Direttivo; e, se ancora respinta, dovrà essere motivata.
L'appartenenza alle A.R.I.-R.E. si perde per:
a) recesso dall'A.R.I. o dall'A.R.I. Radio Club o dalle stesse A.R.I.-R.E.
b) esclusione.
Tale ultimo provvedimento viene proposto dal Presidente di Sezione (o
Consigliere Delegato) al Consiglio Direttivo, che decide a maggioranza.
A titolo puramente esemplificativo, si indica alcuni motivi di esclusione:
1) comprovato impedimento ad assolvere i compiti del servizio;
2) prolungata assenza ingiustificato dalle attività delle A.R.I.-R.E.;
3) l'aver commesso atti incompatibili con i fini istituzionali della
Organizzazione delle A.R.I.-R.E.
Contro i provvedimenti del Consiglio Direttivo di Sezione è ammesso ricorso
al Comitato Regionale competente, che decide motivatamente, in ultima
istanza, sentito il Consiglio Direttivo della Sezione interessata.
Ad ogni nuovo iscritto dovrà essere consegnata copia del presente
regolamento.
Art.
11
- Gratuità delle cariche associative
Le cariche associative delle
A.R.I.-R.E. hanno carattere gratuito; ai titolari può essere concesso
soltanto il rimborso delle spese vive documentate, sostenute per compiti
istituzionali.
Art.
12
- Bilancio
Il bilancio preventivo ed il
bilancio consuntivo dell'Organizzazione A.R.I.-R.E., alla cui formazione
sono tenuti il Consiglio Direttivo nazionale e le strutture periferiche,
ciascuna secondo la propria competenza, è formulato in maniera da essere
inglobato e ricompreso nei bilanci di Sezione, dei Comitati Regionali e del
Consiglio Direttivo nazionale, per l'Associazione.
In ogni caso, nel bilancio, devono essere indicati i beni mobili ed immobili
posseduti, le apparecchiature ed attrezzature, nonché i contributi e lasciti
eventualmente ricevuti.
Il bilancio dell'Associazione è approvato dall'Assemblea Generale ordinaria,
a norma dell'art.23, comma a) b) e c) dello Statuto Sociale; quelli
regionali, dalle Assemblee Generali regionali; e quelli sezionali, dalle
Assemblee di base, secondo i rispettivi regolamenti.
Il bilancio è approvato con la maggioranza dei voti validi, con votazione
palese, unitamente al programma annuale di attività.
Art.
13
- Risorse economiche
L'Organizzazione A.R.I.-R.E.
trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento ed allo
svolgimento della propria attività da:
- poste inserite nel bilancio (nazionale, regionale e sezionale);
- contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni Pubbliche;
- contributi di Organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da Convenzioni.
Art.
14
- Assemblee nazionali, regionali e sezionali
Il
Consiglio Direttivo nazionale, i Comitati Regionali e le Sezioni possono
indire, rispettivamente, Assemblee nazionali, regionali e sezionali di tutti
gli aderenti, per lo studio e la programmazione della attività di Protezione
Civile.
Le decisioni delle Assemblee sono vincolanti per chi le ha convocate.
Art.
15
- Durata in carica degli Organismi
I componenti del Consiglio
Direttivo nazionale durano in carica tre anni e possono essere rieletti
(art. 27 dello Statuto Sociale).
I componenti dei Consigli Direttivi regionali e sezionali durano in carica
per la durata prevista dai rispettivi Regolamenti.
Norma transitoria
Sino alla completa attuazione
del presente Regolamento e fino all'aggiornamento delle strutture operative,
tutte le funzioni vengono esercitate dagli attuali Consigli Direttivi, a
qualsiasi livello.
Approvato dalla Assemblea
Straordinaria di Bari del 9 novembre 1996 e ratificato (previe opportune
correzioni suggerite dall'Assemblea stessa) dal Consiglio Direttivo
nazionale. Pubblicato su Radio Rivista 3-97, Organo Ufficiale della
Associazione.
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