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Polizza n. 723790 1) Persone Assicurate - S'intendono assicurate i componenti del "Corpo Emergenza radioamatori" quando: ·Garanzia A - Partecipano ad esercitazioni in occasione di prove di simulata emergenza (sono compresi gli infortuni derivati da lavori di installazione delle apparecchiature e delle antenne) ·Garanzia B - Prestano la loro opera per emergenze causate da catastrofi naturali in genere; per quest'ultimo caso possono eccezionalmente partecipare anche altri "Associati" non specificamente iscritti al "Corpo Emergenza Radioamatori". 2) Somme Assicurate - Ciascuna persona s'intende assicurata per le seguenti somme
3) Premio - Il premio viene convenuto in: L. 2.500 al giorno e per persona (comprensivo di accessori e tasse, queste ultime attualmente nella misura del 2.5%) per i rischi di cui alla GARANZIA A eviene anticipato in L. 1.250.000 che rimane come premio minimo annuo. L. 6.000 al giorno e per persona (comprensivo di accessori e tasse, queste ultime attualmente nella misura del 2,5%) col minimo assoluto di L. 500.000 per ogni emergenza, per la Garanzia. Per la Garanzia A il contraente (o chi per esso) dovrà preventivamente comunicare alla Compagnia - a mezzo raccomandata - il periodo di durata di ogni esercitazione nonchè le generalità dei partecipanti. La relativa garanzia decorrerà dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale di spedizione della raccomandata. Per la Garanzia B la validità dell'assicurazione avrà effetto dal momento della catastrofe e varrà nei confronti delle persone di cui la Contraente ci comunicherà le generalità entro sette giorni e cesserà alla data che ci verrà comunicata dalla Contraente stessa. Alla fine di ogni annualità assicurativa si provederà alla regolazione del premio in base a quanto sopra. 4) Infortuni Compresi - A chiarimento ed integrazione dell'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione si precisa che sono compresi in garanzia anche:
Resta comunque inteso che, per ogni intervento del Corpo l'esborso massimo da parte della Compagnia, non potrà in nessun caso superare 1.500.000.000 di lire. 5) Veicoli - Guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, a condizione che l'assicurato sia in possesso di regolare patente di abilitazione alla guida, ove prescritta (esclusi aerei subacquei). 6) Infermità, mutilazioni, difetti fisici - Il contraente è esonerato dalla denuncia di infermità, difetti fisici o mutilazioni da cui gli assicurati fossero affetti al momento della stipulazione o che dovessero in seguito sopravvenire, salvo che si tratti di persone trovatisi nelle condizioni fisiche di cui all'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione e da ritenersi come tali non assicurabili. In caso di infortunio, resta comunque espressamente confermato il disposto dell'art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Allegato appendice
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