Polizza n. 723790

1) Persone Assicurate - S'intendono assicurate i componenti del "Corpo Emergenza radioamatori" quando:

·Garanzia A - Partecipano ad esercitazioni in occasione di prove di simulata emergenza (sono compresi gli infortuni derivati da lavori di installazione delle apparecchiature e delle antenne)

·Garanzia B - Prestano la loro opera per emergenze causate da catastrofi naturali in genere; per quest'ultimo caso possono  eccezionalmente partecipare anche altri "Associati" non specificamente iscritti al "Corpo Emergenza Radioamatori".

2) Somme Assicurate - Ciascuna persona s'intende assicurata per le seguenti somme

  • L. 100.000.000 in caso di Morte

  • L. 100.000.000 in caso di Invalidità Permanente

  • L. 50.000 in caso di inabilità temporanea, detta indennità giornaliera non è corrisposta per i primi 15 giorni successivi a quello dell'infortunio o della ritardata denuncia

  • L. 5.000.000 rimborso spese di cura.

3) Premio - Il premio viene convenuto in:

L. 2.500 al giorno e per persona (comprensivo di accessori e tasse, queste ultime attualmente nella misura del 2.5%) per i rischi di cui alla GARANZIA A eviene anticipato in L. 1.250.000 che rimane come premio minimo annuo.

L. 6.000 al giorno e per persona (comprensivo di accessori e tasse, queste ultime attualmente nella misura del 2,5%) col minimo assoluto di L. 500.000 per ogni emergenza, per la Garanzia.

Per la Garanzia A il contraente (o chi per esso) dovrà preventivamente comunicare alla Compagnia - a mezzo raccomandata - il periodo di durata di ogni esercitazione nonchè le generalità dei partecipanti. La relativa garanzia decorrerà dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale di spedizione della raccomandata.

Per la Garanzia B la validità dell'assicurazione avrà effetto dal momento della catastrofe e varrà nei confronti delle persone di cui la Contraente ci comunicherà le generalità entro sette giorni e cesserà alla data che ci verrà comunicata dalla Contraente stessa. Alla fine di ogni annualità assicurativa si provederà alla regolazione del premio in base a quanto sopra.

4) Infortuni Compresi - A chiarimento ed integrazione dell'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione si precisa che sono compresi in garanzia anche:

  • l'asfissia causata da fuga di gas o vapore;
  • gli avvelenamenti acuti da ingestione di cibo o altre sostanze;
  • le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi, escluse per queste ultime quelle di cui gli insetti siano portatori necessari;
  • l'annegamento;
  • l'assideramento o congelamento;
  • la folgorazione e la caduta del fulmine;
  • i colpi di sole o di calore;
  • le lesioni (esclusi gli infarti e le ernie non addominali da sforzo) determinate da sforzi;
  • gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
  • unicamente nei confronti degli Assicurati ai sensi della Garanzia B si precisa che sono compresi in garanzia gli inforuni derivanti da:
  • uso e guida dei mezzi terrestri, in genere atti a raggiungere la zona disastrata ed a operarvi per la salvezza e la solidarietà umana;
  • calamità provocate da forze della natura quali movimenti tellurici, inondazioni, alluvioni, straripamenti, eruzioni vulcaniche, frammenti e simili.

Resta comunque inteso che, per ogni intervento del Corpo l'esborso massimo da parte della Compagnia, non potrà in nessun caso superare 1.500.000.000 di lire.

5) Veicoli - Guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, a condizione che l'assicurato sia in possesso di regolare patente di abilitazione alla guida, ove prescritta (esclusi aerei subacquei).

6) Infermità, mutilazioni, difetti fisici - Il contraente è esonerato dalla denuncia di infermità, difetti fisici o mutilazioni da cui gli assicurati fossero affetti al momento della stipulazione o che dovessero in seguito sopravvenire, salvo che si tratti di persone trovatisi nelle condizioni fisiche di cui all'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione e da ritenersi come tali non assicurabili.

In caso di infortunio, resta comunque espressamente confermato il disposto dell'art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

 

Allegato appendice

  1. L'Art. 1 delle Condizioni Particolari dattiloscritte in polizza Persone Assicurate si intende parzialmente modificato in: "Si intendono assicurati i componenti dell'ARI-RE (Radiocomunicazioni di Emergenza), quando:...."
  2. L'Art. 1 delle Condizioni Particolari "Garanzia B", la dicitura "Corpo Emergenza Radioamatori" si intende sostituita con ARI-RE (Radiocomunicazioni di Emergenza)
  3. L'Art. 3 - Garanzia A al II capoverso si precisa che la garanzia decorrerà dalle ore 24 del giorno antecedente la data di svolgimento dell'esercitazione stessa.
  4. L'Art. 4 Infortuni Compresi all'ultimo capoverso, la parola "Corpo" si intende sostituita con la sigla "ARI-RE".